(1) Tribunale di Roma, ordinanza 18.1.2001. Il testo del provvedimento è pubblicato in "Diritto dell'informazione e dell'informatica" n. 1/2001, p. 551 con nota di P. Sammarco, Contraffazione di marchio e concorrenza sleale attraverso l'uso dei meta tags. Il caso Genertel/Crowe è stato trattato da L. Turini, Le "sirene" delle pagine web - I motori di ricerca attirati dalle parole-chiave nascoste in un codice speciale, in "Il Sole 24 Ore", 2 marzo 2001, inserto "New Economy", p. II. In cronaca: "Sole 24 Ore" del 28 febbraio 2001.
(2) Tribunale di Milano, ordinanza 8.2.2002. Il testo del provvedimento è pubblicato su "Diritto dell'informazione e dell'informatica" n. 3/2002, p. 555 con nota di P. Sammarco, Sulla funzione distintiva e promozionale delle denominazioni protette inserite nei meta tags.
(3) Art. 2569 C.C. Diritto di esclusività. [I] Chi ha registrato nelle forme stabilite dalla legge un nuovo marchio idoneo a distinguere prodotti o servizi ha diritto di valersene in modo esclusivo per i prodotti o servizi per i quali è stato registrato. [II]. In mancanza di registrazione il marchio è tutelato a norma dell'articolo 2571.
(4) Art. 2598, n. 3, Regio decreto 21 giugno 1942, n. 929 (in "Gazzetta Ufficiale", 29 agosto 1942, n. 203). Testo delle disposizioni legislative in materia di brevetti per marchi d'impresa. Art. 2, come sostituito dall'art. 3, d.lg. 4 dicembre 1992, n. 480: [I] I soggetti che svolgono la funzione di garantire l'origine, la natura o la qualità di determinati prodotti o servizi, possono ottenere la registrazione per appositi marchi come marchi collettivi, ed hanno la facoltà di concedere l'uso dei marchi stessi a produttori o commercianti. [II] I regolamenti concernenti l'uso dei marchi collettivi, i controlli e le relative sanzioni, debbono essere allegati alla domanda di registrazione; le modificazioni regolamentari debbono essere comunicate a cura dei titolari all'Ufficio italiano brevetti e marchi di cui al successivo art. 52, per essere incluse tra i documenti allegati alla domanda. [III] Le disposizioni dei commi 1 e 2 sono applicabili anche ai marchi collettivi stranieri registrati nel paese d'origine, purché in esso sia accordata all'Italia reciprocità di trattamento. [IV] In deroga all'art. 18, comma 1, lettera b), un marchio collettivo può consistere in segni o indicazioni che nel commercio possano servire per designare la provenienza geografica dei prodotti o servizi. In tale caso, peraltro, l'Ufficio può rifiutare, con provvedimento motivato, la registrazione quando i marchi richiesti possano creare situazioni d'ingiustificato privilegio, o comunque recare pregiudizio allo sviluppo di altre analoghe iniziative nella regione. L'Ufficio anzidetto ha facoltà di chiedere al riguardo l'avviso delle amministrazioni pubbliche, categorie e organi interessati o competenti. L'avvenuta registrazione del marchio collettivo costituito da nome geografico non autorizza il titolare a vietare a terzi l'uso nel commercio del nome stesso, purché quest'uso sia conforme ai principi della correttezza professionale e quindi limitato alla funzione di indicazione di provenienza. [V] I marchi collettivi sono soggetti a tutte le altre disposizioni della presente legge in quanto non contrastino con la natura di essi.
(5) Art. 2588 c.c. Regio Decreto 21.6.1942 n. 929 - Atti di concorrenza sleale. [I]. Ferme le disposizioni che concernono la tutela dei segni distintivi [2563 ss., 2569 ss.] e dei diritti di brevetto [2584 ss.], compie atti di concorrenza sleale chiunque: 1) usa nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione con i nomi o con i segni distintivi legittimamente usati da altri, o imita servilmente i prodotti di un concorrente, o compie con qualsiasi altro mezzo atti idonei a creare confusione con i prodotti e con l'attività di un concorrente; 2) diffonde notizie e apprezzamenti sui prodotti e sull'attività di un concorrente, idonei a determinarne il discredito, o si appropria di pregi dei prodotti o dell'impresa di un concorrente; 3) si vale direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l'altrui azienda [1175].
(6) "Il concetto di correttezza professionale va inteso in senso deontologico quale espressione di quella che dovrebbe essere la morale imprenditoriale (corrispondente a quegli usi onesti in materia commerciale e industriale cui si richiama l'art.10 bis della Convenzione Internazionale di Parigi del 1883, modificato dalla Conferenza di Lisbona del 1958, che rappresenta una norma integratrice dell'art. 2598 c.c.), sia in senso statico e statistico, come fatto usuale di prassi, frutto delle consuetudini e pratiche commerciali, sia in senso dinamico, in relazione alle possibili modificazioni registrabili in materia": P. Sammarco, Contraffazione di marchio, cit., nota 9.