Italiano scritto

I meta tag nei tribunali italiani: i casi Genertel e Technoform,
di Lorenzo Spallino

Abstract

Il lavoro analizza due delle principali pronunce della giurisprudenza italiana sulla legittimità dell'uso, all'interno dei meta tag, di parole chiave corrispondenti a marchi registrati, cioè se sia corretto inserire fra le parole chiave di una pagina web parole che rinviano ad aziende concorrenti in modo da avvantaggiarsi del nome altrui per convogliare sul proprio sito i navigatori che digitano sui motori di ricerca la parola chiave dell'azienda concorrente.

1. Introduzione

Le questioni giuridiche connesse all'uso nel tag meta 'keywords' di parole chiave corrispondenti a marchi registrati sono approdate nelle aule dei tribunali italiani in più di un caso.

Il più noto, risalente al gennaio 2001, è quello di Genertel (marchio di Trieste Venezia Assicurazioni S.p.A., società del gruppo Generali) contro Crowe Italia, rappresentante per l'Italia di uno dei sindacati dei Lloyd's di Londra (1).

Più recente (febbraio 2002) è quello di Technoform (marchio di Technoform Caprano - Brunnhofer Ohg e Technoform Bautec Italia) contro Alfa Solare (2).

La fattispecie è identica: le società titolari dei marchi registrati hanno contestato l'uso dei marchi di loro proprietà da parte di società concorrenti che, in pagine web nelle quali non si faceva riferimento alle società titolari, avevano inserito quei marchi nel meta tag 'keywords', in modo da far comparire quelle pagine fra i risultati dei motori di ricerca (più avanti vedremo le differenze fra alcuni motori di ricerca).

Diversi i profili giuridici delle contestazioni:

2. Concorrenza sleale e contraffazione di marchio: definizione

  1. Il marchio è un bene immateriale costituito da un "emblema o da una denominazione e destinato a distinguere merci o prodotti della propria impresa" (3).
  2. Il titolare del marchio d'impresa registrato ha la facoltà di usare in esclusiva il marchio e vietare "ai terzi di apporre il segno sui prodotti o sulle loro confezioni; di offrire i prodotti, di immetterli in commercio o di detenerli a tali fini, oppure di offrire o fornire i servizi contraddistinti dal segno" (4).
  3. Concorrenza sleale significa avvalersi "direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l'altrui azienda" (5).

3. Le argomentazioni di Generali Assicurazioni e di Technoform

Generali Assicurazioni lamenta la violazione delle disposizioni in materia di illecito concorrenziale in quanto:

Più decisa, nel senso di meno correlata al risultato offerto dai motori di ricerca, è la tesi di Technoform (Tribunale di Milano), la quale afferma che l'uso del marchio altrui all'interno dei meta tag configura, al di là dell'illecito concorrenziale, una violazione del diritto di esclusiva del titolare del marchio stesso.

4. Le motivazioni del Tribunale di Roma (caso Genertel)

Il Tribunale di Roma (1):

In altre parole:

5. Le motivazioni del Tribunale di Milano (caso Technoform)

Il Tribunale di Milano (2):

6. Non tutti i motori di ricerca sono motori di ricerca

Nelle decisioni dei Tribunali di Roma e Milano stupiscono i passaggi nei quali alcune circostanze relative al web e al suo funzionamento vengono date assolutamente per scontate.
E precisamente:

Vediamo più da vicino le caratteristiche dei tre motori di ricerca del caso Genertel/Crowe:

Si deve concludere che:

Il Tribunale, nell'esaminare il ricorso, avrebbe potuto approfondire questa circostanza, quantomeno per evitare di creare un precedente o, meglio ancora, proprio per crearne uno ben fondato. Poteva cioè incaricare un consulente di indagare sugli effetti concreti dell'inserimento della parola corrispondente al marchio altrui solo sui motori di ricerca, e non sulle directory.

7. L'inserimento tra i meta tag di un marchio altrui è di per sé un comportamento illegittimo?

Queste considerazioni perdono interesse se si ritiene, come Technoform, che il semplice uso del marchio altrui all'interno dei meta tag sia di per sé illecito, in quanto viola i diritti di esclusiva del marchio (4).

Il Tribunale, del tutto correttamente, non ha accolto il profilo.

La correttezza della decisione del Tribunale di Milano si può dimostrare considerando che l'uso del marchio altrui all'interno del meta tag 'keywords' non configura - di per sé - un potenziale disturbo alla capacità di catalizzare l'attenzione della clientela.

L'utente che ha effettuato la ricerca utilizzando il marchio incriminato (nel nostro caso 'Genertel' e 'Technoform') viene in qualche modo "sviato" dalla presenza di pagine che presentano l'attività di altre organizzazioni, fra quelle che rispondono alla sua ricerca? Se la risposta fosse sì, costituirebbero violazione dei diritti di esclusiva del marchio anche (e l'elenco non è ovviamente esaustivo):

In questi casi l'uso del marchio altrui è, in tutta evidenza, legittimo.

8. Conclusioni

I Tribunali di Roma e di Milano affermano senza dubbio che l'uso tra i meta tag di termini corrispondenti a marchi altrui:

Altrettanto chiaramente il Tribunale di Milano esclude che l'uso tra i meta tag di termini corrispondenti a marchi altrui possa essere considerato anche contraffazione del marchio, cioè una violazione del diritto di esclusività (Regio Decreto 21.6.1942 n. 929). Questa presa di posizione:

Possiamo quindi concludere che:

Questa pagina è stata pubblicata il 30 aprile 2003.